Messaggi WhatsApp come prova

Hai conservato messaggi whatsapp che vorresti utilizzare come prova? Hai scritto o detto cose via whatsapp che temi possono essere utilizzate contro di te?


Se ti stai ponendo una di queste domande, allora questo è l’articolo giusto per sapere come funziona.
Chiariremo insieme il tema del valore probatorio delle chat e della messaggistica, scritta e audio, rispondendo a una serie di quesiti:

I messaggi scambiati su WhatsApp possono essere prodotti in giudizio? Hanno valore probatorio? Come funziona l’onere della prova? E le note vocali che valenza hanno?

Lo vediamo nel dettaglio qui di seguito.

Messaggi WhatsApp come prova in Tribunale: scritti e audio

Il dibattito sul valore probatorio dei messaggi WhatsApp all’interno di un processo si fa sempre più caldo, come del resto altre questioni che riguardano l’era della digitalizzazione che stiamo vivendo da diversi anni e in continua evoluzione.
L’orientamento giurisprudenziale attuale è nella direzione di riconoscere la valenza probatoria a questo tipo di conversazioni, con la possibilità, pertanto, di utilizzare i messaggi WhatsApp in Tribunale per tutelare i propri diritti o difendere la propria posizione, sia in ambito civile che penale.
A questo proposito, sia i giudici di merito che di legittimità hanno stabilito che i documenti informatici prodotti da una parte, anche se non trascritti e non supportati da perizia tecnica che ne attesti l’autenticità, sono assolutamente ammissibili. Una delle più recenti pronunce sull’argomento è del Tribunale di Urbino che, con ordinanza del 7 giugno 2024, ha infatti confermato questa linea.

Ma fino a che punto possono essere una prova?

Troviamo una chiara risposta nella sentenza del Tribunale di Savona (sentenza n. 306 dell’8 aprile 2022), la quale, nel confermare la piena efficacia probatoria delle c.d. conversazioni virtuali della messaggistica istantanea (e anche di quanto pubblicato sui social network.) ha chiarito come funziona l’onere della prova nel processo civile:
gli sms, le email, i messaggi WhatsApp, le divulgazioni sui social hanno piena efficacia probatoria, salvo prova contraria. Questo vuol dire che i messaggi potrebbero essere disconosciuti solo dimostrando la non rispondenza degli stessi alla realtà con elementi concreti, espliciti e circostanziati.

I principi enunciati dal Giudice savonese sono nello specifico questi:

  • a norma dell’art. 2712 c.c. il contenuto delle riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità”;
  • il consolidato orientamento di legittimità e di merito stabilisce che il disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” (cfr. Cass, Civ., Sez. VI, 13.05.2021 n. 12794, Trib. Firenze sez. III del 7 febbraio 2020 n. 370.)

Non solo.
Secondo il Tribunale di Savona, l’eventuale disconoscimento della conformità dei messaggi non esclude la facoltà per il Giudice di accertare comunque la rispondenza all’originale, anche attraverso altri mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni.
Questo orientamento non è nuovo, in quanto già la Cassazione aveva radicalmente cambiato le regole in merito al valore probatorio dei documenti informatici, a cui appartengono anche le conversazioni virtuali tramite WhatsApp. Indicativa sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione n. 19155 del 17 luglio 2019, così come altre pronunce di legittimità precedenti: Cass. Civ., Sez. II, 21 febbraio 2019 n. 5141 conforme a Cass. Civ. n. 11606/2018.

Come funziona in sintesi

I passaggi sono questi:

  • chi ha interesse può utilizzare nel processo i messaggi WhatsApp e utilizzarli come prova
  • i messaggi in questione hanno valenza probatoria a tutti gli effetti
  • spetta alla parte che intende contestarne il contenuto dimostrare che il documento prodotto in giudizio non corrisponde alla realtà
  • la contestazione non deve essere generica ma circostanziata
  • anche in questo caso il giudice conserva comunque il potere di accertarne la corrispondenza con altri mezzi di prova, compresi gli indizi e le presunzioni.

In altri termini, chi vuole utilizzare la chat come prova non deve dimostrarne la genuinità; è invece chi la contesta a dover provare che la stessa non è attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti.
Nel caso di contestazione, la riproduzione del messaggio virtuale – pur perdendo il suo pieno valore probatorio – conserva tuttavia il valore di elemento di prova, che potrebbe assumere nuovamente valenza probatoria anche mediante presunzioni che il giudice può scegliere di utilizzare o essere integrato da ulteriori elementi (come ad esempio la prova testimoniale).
Chiarito questo, sorge però un’altra domanda:

Come si producono in giudizio le conversazioni WhatsApp?

La messaggistica WhatsApp non è un documento scritto, ma si può rendere tale.
Ed infatti, la giurisprudenza, come la sentenza del Tribunale di Savona sopra menzionata, ha ritenuto sufficiente il deposito di un documento in formato PDF non modificabile, così che possa considerarsi una vera e propria riproduzione meccanica della messaggistica originale rientrante nella disciplina dell’art. 2712 c.c.

E le note vocali WhatsApp?Hanno lo stesso valore legale e probatorio dei messaggi scritti?


Il tema non è di poco rilievo perché l’utilizzo della messaggistica vocale è molto frequente.
Per rispondere alla domanda, prendiamo come punto di partenza il fatto che i principi fino ad ora esaminati in questo articolo valgono anche per le registrazioni di una conversazione telefonica.
Anche questo materiale può costituire fonte di prova ex art. 2712 c.c., salvo disconoscimento circostanziato e dettagliato, con l’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. Civ., Sez. III n. 1250 del 19 gennaio 2018; Cass. Sez. Lav. N. 17526 del 2 settembre 2016, Cass. Sez. Lav. N. 3122 del 17 febbraio 2015, Trib. Milano Sez. Spec. Imprese Sez. A n. 12287 del 4 novembre 2015).
Anche per le registrazioni viene, dunque, confermata la valenza probatoria e il principio relativo al disconoscimento, con la facoltà del giudice, in tal caso, di accertare comunque la conformità all’originale, anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 1250 del 19 gennaio 2018; Cass. Civ, Sez. Lav. n. 17526 del 2 settembre 2016, Cass. Civ. Sez. Lav. N. 3122 del 17 febbraio 2015).
Considerato questo orientamento, si può concludere che anche i messaggi audio scambiati via WhatsApp
(o altra piattaforma di chat) rientrano in questo panorama.


Conclusioni

Il diritto sta evolvendo per adattarsi alle nuove realtà tecnologiche. La messaggistica chat è del resto entrata nella quotidianità dei mezzi di comunicazioni personali e professionali, con conseguente impatto nella vita delle persone.
In questo contesto, anche i messaggi WhatsApp, sia scritti che audio, stanno quindi diventando sempre più nevralgici per risolvere le controversie in Tribunale.

E per quanto la legge non sia stata aggiornata alle nuove forme di comunicazione, le norme si prestano comunque ad un adattamento interpretativo capace di cogliere il cambiamento delle modalità di relazione che nella realtà si sta consolidando, consentendo l’ingresso nel processo di prove atipiche come quelle di cui abbiamo parlato.

Un consiglio per te

Alla luce di tutto questo, ti suggerisco di fare molta attenzione a quello che dici o scrivi indipendentemente dal mezzo utilizzato e dal contesto; se invece sei tu a pensare di avere in mano messaggi utili per tutelare i tuoi diritti o difendere una tua posizione, ora sai che questo è possibile, ma serve comunque una preventiva valutazione concreta anche sulla sostanza e la portata del messaggio.
Ogni situazione va valutata nella sua specificità.
Per approfondimenti o chiarimenti, contattami pure a questo link

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.