Risultato ottenuto:
Risarcimento: 5.000,00 euro.
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Caso seguito dall’Avv. Emanuela MASSARI
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Il caso riguarda il risarcimento del danno richiesto da un automobilista nei confronti del Comune perché mentre si trovava alla guida della sua macchina, giunto all’altezza del civico di un’abitazione privata, nonostante procedesse a velocità adeguata allo stato dei luoghi, impattava su una profonda e non segnalata buca posta sulla carreggiata di sua percorrenza all’interno della quale, successivamente, scopriva esservi un pezzo di legno appuntito che gli ha comportato ingenti danni.
IL MANCATO INTERVENTO DELLE AUTORITA’ NELL’IMMEDIATEZZA DEL SINISTRO
Nell’immediatezza dei fatti chiedeva prontamente l’intervento di una pattuglia dei Vigili Urbani affinché redigessero apposito verbale di accertamento, solo che l’operatore di turno riferiva di non poter far intervenire personale perché impegnato in altra più importante attività.
Poiché la vettura danneggiata non era marciante era quindi costretto a chiedere l’intervento di un carroattrezzi.
LA PRECOSTITUZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL DANNEGGIATO E LA MESSA IN MORA
Il danneggiato con lettera raccomandata formulava formale richiesta di risarcimento danni al COMUNE mettendo a disposizione tutta la documentazione a sostegno della sua domanda nonché, addirittura, i pezzi danneggiati e sostituiti della sua autovettura per le ispezioni del caso e dichiarazione testimoniale a firma della persona che aveva assistito all’accaduto.
L’INTERVENTO DEL BROKER ASSICURATIVO DEL COMUNE E LA REIEZIONE DEL SINISTRO
Con comunicazione successiva interveniva il broker assicurativo, quale Compagnia garante per la RCT del COMUNE, chiedendo l’acquisizione di quella documentazione già tempestivamente fornita al COMUNE dal danneggiato il quale, tra l’altro, dopo quasi un anno e mezzo dall’occorso apprendeva, con lettera proveniente sempre dal broker assicurativo, che il sinistro era stato respinto perché “il dissesto della pavimentazione stradale poteva essere ampiamente evitato, essendo l’evento accaduto di giorno e con condizioni di normale visibilità … adottando le normali cautele esigibili dal danneggiato nella fruizione della strada comunale”;
IL NECESSARIO INTERVENTO LEGALE
Il danneggiato si vedeva costretto a chiarire maggiormente la sua posizione questa volta avvalendosi dell’assistenza dello Studio Legale MASSARI che a mezzo pec evidenziava come l’istante, nell’occasione, pur avendo adottato tutte le dovute precauzioni del caso, date le evidenti disastrose condizioni del tratto di strada teatro dell’incidente, mai e poi mai avrebbe potuto prevedere ed evitare il pezzo di legno appuntito e non adeguatamente segnalato che era ben mimetizzato all’interno della buca profonda su cui la macchina ha impattato ed invitava quindi sia la Compagnia incaricata sia l’Amministrazione Pubblica rivisitare la loro posizione in merito.
Non riceveva, però, alcun riscontro
LA CAUSA
L’uomo era quindi costretto ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2051 c.c. – danni da cose in custodia- dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace per la tutela dei suoi diritti.
LA CONDANNA DEL COMUNE
Conclusa l’istruttoria, il Giudice accoglieva la domanda del danneggiato e condannava il Comune al risarcimento del danno in suo favore quantificato in 5.000,00 euro ed al rimborso delle spese di lite.